(art. 9–15a , 18–21, 25 cpv. 2, e 31 LL)
- La settimana ai sensi di legge (settimana lavorativa) inizia il lunedì alle 00.00 e termina la domenica alle 24.00.1
- La settimana lavorativa del singolo lavoratore non può eccedere cinque giorni lavorativi e mezzo. Essa può essere estesa a sei giorni lavorativi, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per quattro settimane al massimo con il consenso del lavoratore.
- La durata settimanale del lavoro può essere ripartita in modo uniforme o differenziato sui singoli giorni feriali e per i singoli lavoratori o gruppi di lavoratori.