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Art. 17

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 22 LL) Se, alla cessazione del rapporto di lavoro, il riposo e i periodi di riposo compensativi previsti dalla legge sono sostituiti con una prestazione in denaro, l’articolo 33 della presente ordinanza è applicabile al calcolo della stessa.

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