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Art. 19

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 15a , 20 e 6 cpv. 2 LL)

  1. Se due o più giorni di riposo o giorni festivi legali cadono in una settimana, la durata del periodo di riposo consecutivo di 35 ore giusta l’articolo 21 capoverso 2 può essere ridotta una sola volta a 24 ore.
  2. Se il periodo di riposo giornaliero è ridotto giusta l’articolo 15a capoverso 2 della legge, al lavoratore non può essere ordinato alcun lavoro straordinario giusta l’articolo 25 nel corso del suo successivo periodo di lavoro.
  3. Il periodo di riposo giornaliero può essere interrotto da interventi di picchetto giusta l’articolo 14, purché sia seguito immediatamente dalla frazione di riposo rimanente. Se non può essere raggiunto un periodo di riposo minimo di quattro ore consecutive, il periodo di riposo giornaliero di 11 ore dev’essere accordato immediatamente dopo l’ultimo intervento.

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