822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
(art. 21 LL)
La semigiornata libera settimanale comprende otto ore, che vanno accordate in un giorno lavorativo immediatamente prima o dopo il periodo di riposo giornaliero.
La semigiornata libera settimanale è considerata accordata se:
l’intera mattinata, dalle 06.00 alle 14.00, è libera;
l’intero pomeriggio, dalle 12.00 alle 20.00, è libero;
in caso di lavoro a due squadre, la rotazione avviene fra le 12.00 e le 14.00; oppure
in caso di lavoro notturno, sono accordati la settimana alternante di cinque giorni oppure due giorni di compensazione nello spazio di quattro settimane.
Al lavoratore non può essere affidato alcun lavoro durante la sua semigiornata libera settimanale; sono fatte salve le prestazioni di lavoro in situazioni eccezionali giusta l’articolo 26. In questi casi, la semigiornata libera settimanale va accordata entro un termine di quattro settimane.
I periodi di riposo prescritti dalla legge non possono essere defalcati dalla semigiornata libera settimanale. Tuttavia, quest’ultima è considerata accordata quando il giorno feriale in cui è normalmente concessa coincide con un giorno festivo ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 della legge.
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