822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
(art. 9 cpv. 3 LL)
La durata massima della settimana lavorativa di 45 o 50 ore può essere prolungata di quattro ore al massimo purché essa non venga superata nella media semestrale:
in caso di attività esposte a interruzioni di lavoro dovute a intemperie; oppure
nelle aziende con attività sottoposta a notevoli fluttuazioni stagionali.
Per i lavoratori con una settimana di cinque giorni in media nell’anno civile, la durata massima della settimana lavorativa di 45 ore può essere prolungata:
di due ore, purché la durata massima non venga superata in media su otto settimane; oppure
di quattro ore, purché la durata massima non venga superata in media su quattro settimane.
Il datore di lavoro, senza permesso dell’autorità, può ordinare il prolungamento della durata massima della settimana lavorativa di cui ai capoversi 1 o 2, se il lavoro non è regolato da un orario soggetto a permesso.
Se il rapporto di lavoro è di durata limitata, la media della durata massima della settimana lavorativa di cui al capoverso 1 o 2 deve essere rispettata per la durata del rapporto di lavoro, purché questo duri meno dei periodi di compensazione menzionati nei capoversi 1 e 2.
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