822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
(art. 18–20 LL)
In linea di principio, il giorno di riposo settimanale è la domenica.
La durata cumulata del giorno di riposo settimanale e del riposo giornaliero deve ammontare ad almeno 35 ore consecutive.
Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo.
Le domeniche che cadono durante le ferie dei lavoratori che lavorano di domenica non possono essere computate alle domeniche libere prescritte dalla legge.
La durata cumulata del giorno di riposo compensativo ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 della legge e del riposo giornaliero deve ammontare a 35 ore consecutive; esso deve coprire obbligatoriamente il periodo compreso tra le 06.00 e le 20.00.
Il giorno di riposo compensativo non può cadere in un giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di riposo o del giorno libero.
La compensazione mediante congedo per il lavoro domenicale svolto fino a un massimo di cinque ore dev’essere effettuata entro quattro settimane.
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