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Art. 24

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 11 in relazione con gli art. 15, 15a , 18, 20 e 20a LL)

  1. La compensazione delle ore di lavoro perse, disposta dall’articolo 11 della legge, dev’essere effettuata immediatamente prima o dopo la perdita di lavoro entro un periodo di 14 settimane al massimo, a meno che il datore di lavoro e il lavoratore convengano un termine più lungo, che non deve però superare 12 mesi. Le ore non lavorate per le feste di Natale e Capodanno sono considerate come un unico insieme.
  2. Il lavoro compensativo può essere svolto solo in quanto esso non provochi un sorpasso della durata legale del lavoro giornaliero.
  3. Non sono considerate ore di lavoro perse né i periodi di riposo legali né i periodi di riposo compensativi; essi non possono pertanto essere compensati né anteriormente né posteriormente.

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