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Art. 25

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 12 e 26 LL)

  1. Fatto salvo l’articolo 26, il lavoro straordinario conformemente all’articolo 12 capoverso 1 lettere a e b della legge è autorizzato solo sotto forma di lavoro diurno e serale giusta l’articolo 10 della legge ed esclusivamente nei giorni feriali.
  2. La compensazione del lavoro straordinario mediante congedo giusta l’articolo 13 capoverso 2 della legge dev’essere effettuata entro 14 settimane a meno che il datore o i datori di lavoro e il lavoratore o i lavoratori convengano un termine più lungo, che non deve però superare 12 mesi.

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