822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
(art. 17, 19 e 24 LL)
Vi è indispensabilità tecnica di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso 2, 19 capoverso 2 e 24 capoverso 2 della legge in particolare quando un processo lavorativo o un lavoro non può essere interrotto, differito o organizzato in altro modo senza che:
si verifichino svantaggi notevoli e inaccettabili per la produzione e per il risultato del lavoro o per le installazioni dell’azienda;
ne derivino rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per il vicinato dell’azienda;
si interrompa la catena di approvvigionamento, il flusso di merci tra o all’interno delle aziende o non sia garantito l’approvvigionamento della popolazione in beni di cui necessita quotidianamente.
Vi è indispensabilità economica di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso 2, 19 capoverso 2 e 24 capoverso 2 della legge quando:
il processo lavorativo comporta inevitabilmente costi d’investimento elevati che non possono essere ammortizzati senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale; o
l’interruzione e la ripresa di un processo lavorativo comportano costi supplementari elevati che, senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale, rischiano o rischierebbero di compromettere fortemente la competitività dell’azienda rispetto ai suoi concorrenti.
Sono equiparati all’indispensabilità economica i bisogni particolari dei consumatori:
che devono essere soddisfatti per realizzare un interesse pubblico tenuto conto del carattere indispensabile di beni o servizi per i consumatori interessati; e
ai quali non è possibile rispondere senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale.
Per i processi lavorativi contemplati nell’allegato e per i processi che vi sono connessi in maniera indissociabile, in particolare i lavori preparatori, i controlli di qualità e i lavori di logistica, il lavoro notturno o domenicale è ritenuto indispensabile.
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