(art. 2 cpv. 2 LL)
La legge è applicabile in particolare alle aziende federali, cantonali e comunali:
- che producono, trasformano o trattano beni o che producono, trasformano o trasportano energia, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge;
- adibite al trasporto di persone o cose, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge;
- adibite allo sgombero, all’incinerazione o alla trasformazione delle immondizie e a quelle di approvvigionamento di acqua e di depurazione delle acque.