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Art. 4a

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. La legge è applicabile agli istituti ospedalieri e alle cliniche pubblici nell’ambito dei rapporti di lavoro che li legano ai medici assistenti.
  2. Per istituti ospedalieri e cliniche pubblici si intendono gli istituti ospedalieri e le cliniche dei Cantoni e dei Comuni che fanno parte di un’amministrazione pubblica o sono organizzati come istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica o come enti di diritto pubblico.
  3. Sono considerati medici assistenti i medici che, dopo l’esame federale in medicina umana, dentaria o veterinaria, seguono un perfezionamento al fine di:
    1. ottenere un titolo di medico specialista; oppure
    2. ottenere l’autorizzazione per l’apertura di un proprio studio.

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