822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
(art. 49 LL)
La domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere presentata:
per il lavoro notturno o domenicale temporaneo: all’autorità cantonale, non appena la pianificazione dei lavori è nota, ma al più tardi una settimana prima della data prevista di inizio del lavoro; è fatto salvo l’articolo 49 capoverso 2 della legge;
per il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico: alla SECO, al più tardi otto settimane prima della data prevista di inizio del lavoro.
La domanda deve essere presentata per scritto ed essere sufficientemente motivata. Deve contenere le indicazioni seguenti:
a. la designazione dell’azienda o delle parti di azienda cui si riferisce;
b il numero dei lavoratori adulti interessati e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, il numero dei lavoratori che non hanno ancora compiuto 18 anni;
c. l’orario previsto, compresa la durata del riposo e le pause, e la rotazione delle squadre o eventuali deroghe; nel caso di lavoro notturno, di lavoro a tre o più squadre e di lavoro continuo, la domanda può rinviare a rappresentazioni grafiche degli orari e dei turni;
d. la durata richiesta del permesso;
e. la conferma del consenso del lavoratore;
f. la conferma che è stata o sarà effettuata una visita medica relativa all’idoneità del lavoratore, sempreché tale visita sia prevista dalla legge o da un’ordinanza;
g. la prova dell’urgente bisogno o dell’indispensabilità e, in caso di domanda per un permesso concernente i giovani, anche la prova dell’osservanza delle condizioni di cui agli articoli 12 capoverso 1 e 13 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 settembre 20071sulla protezione dei giovani lavoratori;
h. l’assenso di terzi, sempreché sia previsto dalla legge o da un’ordinanza.