822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
(art. 49 LL)
Il permesso concernente la durata del lavoro indica:
la base legale;
l’azienda o la parte d’azienda oppure il tipo di attività;
il motivo;
1 il numero totale dei lavoratori interessati e, trattandosi di lavoro a squadre e di lavoro continuo, il loro numero nelle singole squadre;
i giorni, notti od ore permessi, l’orario permesso, la durata del riposo e le pause da osservare, la rotazione delle squadre ed eventuali deroghe;
eventuali oneri e condizioni a tutela del lavoratore;
il campo di applicazione geografico se il permesso riguarda più Cantoni.
La validità del permesso concernente la durata del lavoro deve essere limitata temporalmente secondo il suo scopo.
Per permessi temporanei concernenti la durata del lavoro, che disciplinano fattispecie che coinvolgono più Cantoni, è competente il Cantone nel quale l’azienda ha la propria la sede.
Il permesso può essere subordinato soltanto ai presupposti previsti nella legge o in un’ordinanza. Esso non deve contenere alcun onere che non sia previsto nella legge o in un’ordinanza.
La SECO notifica i suoi permessi ai Cantoni dove sono ubicate le aziende; i Cantoni procedono allo stesso modo in caso di permessi che disciplinano fattispecie che coinvolgono più Cantoni.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4135). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.