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Art. 44

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 17c LL)

  1. Il lavoratore che lavora per 25 notti o più nel corso di un anno ha diritto, su richiesta, a una visita medica e alla consulenza.
  2. Il lavoratore può far valere il suo diritto alla visita medica e alla consulenza a intervalli regolari di due anni. Dopo il compimento dei 45 anni, il lavoratore può far valere questo diritto a intervalli di un anno.

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