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Art. 43

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 17c e 42 cpv. 4 LL)

  1. La visita medica comprende un controllo di base dello stato di salute del lavoratore in questione. L’estensione della visita dipende dal tipo di attività che il lavoratore deve esercitare e dai rischi sul posto di lavoro. La SECO emana una guida per la visita medica e la consulenza.
  2. La visita medica giusta gli articoli 29, 30 e 45 dev’essere effettuata da un medico che si è familiarizzato con il processo di lavoro, le condizioni di lavoro e i principi di medicina del lavoro. Le donne hanno diritto a una visita medica e a una consulenza da parte di un medico donna.
  3. La consulenza giusta l’articolo 17c della legge riguarda aspetti specifici legati al lavoro notturno. Possono essere questioni familiari o di natura sociale, oppure problemi di alimentazione, sempreché essi si ripercuotano sulla salute del lavoratore occupato nel lavoro notturno.
  4. I medici e gli altri specialisti paramedici chiamati a intervenire nell’ambito della visita medica obbligatoria sono considerati periti giusta l’articolo 42 capoverso 4 della legge.

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