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Art. 61

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 35 LL)

  1. Le donne incinte che esercitano la loro attività principalmente in piedi beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di 12 ore e, oltre alle pause previste all’articolo 15 della legge, di una breve pausa di 10 minuti dopo ogni periodo di 2 ore di lavoro.
  2. A partire dal sesto mese di gravidanza, le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a quattro ore giornaliere.

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