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Art. 62

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 35 LL)

  1. Il datore di lavoro può occupare donne incinte e madri allattanti nei lavori pericolosi o gravosi soltanto se, in base a una valutazione dei rischi, non risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione. Sono fatti salvi ulteriori motivi di esclusione di cui al capoverso 4.
  2. Se soltanto mediante l’adozione di adeguate misure di protezione è possibile eliminare minacce pericolose per la salute della madre e del bambino, l’efficacia di queste misure deve essere verificata periodicamente, almeno ogni trimestre. Se l’obiettivo di protezione non viene raggiunto, occorre procedere conformemente agli articoli 64 capoverso 3 e 65 della presente ordinanza.1
  3. Sono considerati lavori pericolosi o gravosi per le donne incinte e le madri allattanti tutti quei lavori che, per esperienza, si ripercuotono negativamente sulla salute di queste donne e dei loro bambini. Ne fanno parte in particolare:
    1. lo spostamento manuale di carichi pesanti;
    2. i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce;
    3. i lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni;
    4. i lavori in condizioni di sovrappressione come il lavoro in camera di pressione, l’immersione ecc.;
    5. i lavori che espongono al freddo o al caldo oppure a un’umidità eccessiva;
    6. i lavori sottoposti agli effetti di radiazioni nocive o al rumore;
    7. i lavori sottoposti agli effetti di sostanze nocive o di microrganismi;
    8. i lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio.
  4. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca2stabilisce in un’ordinanza i criteri di valutazione dei lavori pericolosi o gravosi elencati nel capoverso 3. Esso definisce inoltre le sostanze, i microrganismi e i lavori che, per esperienza e per lo stato della scienza, presentano un potenziale di pericolo particolarmente elevato per la madre e il bambino e per i quali è vietata ogni occupazione di donne incinte e di madri allattanti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 999).

  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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