822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
(art. 35 e 35a LL)
Le donne incinte e le madri allattanti sono esentate, su loro domanda, da lavori che sono gravosi per loro.
Le donne che, conformemente al certificato medico, nei primi mesi dopo il parto non hanno ripreso appieno la propria capacità lavorativa, non possono essere impiegate in lavori che superano detta capacità.
Il datore di lavoro deve trasferire una donna incinta o una madre allattante a un posto di lavoro equivalente e che non presenta pericoli per lei, se:
la valutazione dei rischi rivela un pericolo per la sicurezza e la salute della mamma o del bambino, e non può essere adottata alcuna misura di protezione adeguata; o se
è accertato che la donna in questione utilizza sostanze, microrganismi o svolge lavori connessi con un elevato potenziale di pericolo giusta l’articolo 62 capoverso 4.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.