822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
(art. 35 e 48 LL)
Un’azienda con lavori pericolosi o gravosi per la madre e il bambino giusta l’articolo 62 deve, mediante un esperto competente, procedere alla valutazione dei rischi secondo i principi dell’articolo 11a segg. dell’ordinanza del 19 dicembre 19831sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e alle prescrizioni specifiche sul ricorso a specialisti in caso di maternità.
La valutazione dei rischi è effettuata prima dell’assunzione di donne in un’azienda o in una parte dell’azienda giusta l’articolo 62 e in occasione di ogni modifica importante delle condizioni di lavoro.
Il risultato della valutazione dei rischi e le misure di protezione proposte dagli specialisti devono essere registrati per scritto. Nella valutazione dei rischi occorre osservare:
le prescrizioni giusta l’articolo 62 capoverso 4;
le prescrizioni dell’ordinanza 3 del 18 agosto 19932concernente la legge; e
l’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il datore di lavoro deve provvedere a informare e istruire, in modo tempestivo, esauriente e adeguato, le donne che svolgono lavori gravosi e pericolosi sui pericoli e i provvedimenti connessi con la gravidanza e la maternità.