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Art. 66

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 36a LL)

è vietato impiegare donne in lavori sotterranei nelle miniere, salvo che si tratti di:1

  1. attività scientifiche;
  2. servizi di pronto soccorso o di assistenza medica urgente;
  3. attività di breve durata nell’ambito di una formazione professionale regolamentata; oppure
  4. attività di breve durata a carattere non manuale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 999).

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