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Art. 67

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 37 LL)

  1. La delegazione dei lavoratori è eletta liberamente se l’elezione è avvenuta secondo i principi degli articoli 5–7 della legge del 17 dicembre 19931sulla partecipazione.
  2. Se il regolamento aziendale è emanato dal datore di lavoro, un esemplare è affisso nell’azienda in luogo ben visibile o è distribuito ai lavoratori. Entro quattro settimane, i lavoratori possono esprimere per scritto il loro parere o devono essere ascoltati personalmente dal datore di lavoro.

Footnotes

  1. RS 822.14

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