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Art. 68

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 39 LL)

  1. Il regolamento aziendale va affisso nell’azienda in luogo ben visibile o distribuito ai lavoratori.
  2. Esso va inviato all’autorità cantonale.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).

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