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Art. 73a

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 46 LL)

  1. Le parti sociali possono prevedere, in un contratto collettivo di lavoro, che gli elenchi e gli atti non contengano i dati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e nonché h se i lavoratori interessati:
    1. dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro;
    2. percepiscono un reddito annuo lordo, bonus compresi, superiore a 120 000 franchi, ridotto proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale; e
    3. hanno convenuto individualmente in forma scritta che rinunciano alla registrazione della durata del lavoro.
  2. L’importo di cui al capoverso 1 lettera b è adeguato all’evoluzione dell’importo massimo del guadagno assicurato secondo la LAINF.
  3. La convenzione di cui al capoverso 1 lettera c può essere revocata ogni anno dal lavoratore o dal datore di lavoro.
  4. Il contratto collettivo di lavoro deve essere sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, in particolare del settore o dell’azienda, e prevedere quanto segue:
    1. misure specifiche per garantire la protezione della salute e l’osservanza della durata del riposo stabilita per legge;
    2. l’obbligo del datore di lavoro di designare un servizio interno preposto alle questioni concernenti la durata del lavoro.
  5. Il datore di lavoro tiene a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza il contratto collettivo di lavoro, le convenzioni di rinuncia individuali e un elenco dei lavoratori che hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro e nel quale è riportato anche il loro reddito annuo lordo.

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