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Art. 73b

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 46 LL)

  1. La rappresentanza dei lavoratori di un settore o di un’azienda o, in sua assenza, la maggioranza dei lavoratori di un’azienda può convenire con il datore di lavoro che, per i lavoratori liberi di stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro, debba essere registrata unicamente la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto. In caso di lavoro notturno e domenicale vanno inoltre documentati l’inizio e la fine degli impieghi.
  2. La convenzione deve prevedere quanto segue:
    1. le categorie di lavoratori a cui si applica la registrazione semplificata della durata del lavoro;
    2. disposizioni speciali concernenti l’osservanza delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo;
    3. una procedura paritetica per verificare l’osservanza della convenzione.
  3. Nelle aziende che occupano meno di 50 lavoratori la registrazione semplificata della durata del lavoro secondo il capoverso 1 può anche essere convenuta individualmente in forma scritta tra il datore di lavoro e il lavoratore. Nella convenzione vanno menzionate le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo vigenti. Deve inoltre essere svolto e documentato annualmente un colloquio di fine anno concernente l’onere lavorativo.
  4. Nonostante l’esistenza di una simile convenzione, i lavoratori interessati sono liberi di registrare i dati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e. Il datore di lavoro mette a disposizione uno strumento adeguato a tale scopo.

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