822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
(art. 42 cpv. 3 LL)
La SECO è il servizio della Confederazione preposto alla protezione dei lavoratori. Esso esplica in particolare i seguenti compiti:1
controlla e coordina l’applicazione della legge da parte dei Cantoni e vigila sull’uniformità dell’applicazione del diritto;
assicura la formazione continua e il perfezionamento professionale delle autorità d’esecuzione;
consiglia e informa le autorità cantonali d’esecuzione, nonché le associazioni padronali e dei lavoratori sull’applicazione della legge e delle ordinanze, come pure altre organizzazioni interessate o coinvolte in merito a questioni generali concernenti la protezione dei lavoratori;
fornisce informazioni riguardanti la protezione dei lavoratori;
mette a disposizione gli specialisti e le infrastrutture indispensabili per valutare e risolvere questioni complesse, problemi ed eventi vari;
studia questioni di fondo e casi particolari relativi alla protezione dei lavoratori e chiarisce casi di importanza generale;
sostiene gli sforzi intesi a promuovere la protezione della salute sul posto di lavoro e lancia e promuove progetti di ricerca sul tema lavoro e salute;
assicura la gestione delle relazioni pubbliche e dei contatti internazionali nel settore della protezione dei lavoratori;
provvede all’esecuzione della legge e delle sue ordinanze nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche;
applica la procedura di approvazione dei piani giusta gli articoli 7 e 8 della legge nell’ambito del coordinamento della procedura federale giusta l’articolo 62a – 62c della legge federale del 21 marzo 19972sull’organiz-zazione del Governo e dell’Amministrazione.
Sempreché lo esigano i compiti di cui al capoverso 1, la SECO ha accesso a tutte le aziende.
La SECO, su richiesta e dietro rimborso delle spese, può assumere integralmente o parzialmente taluni compiti di un Cantone quando per mancanza di personale, di mezzi o della necessaria formazione, il Cantone non è in grado di assolverli.
La SECO può prescrivere moduli uniformi per domande, permessi e approvazioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347). ↩