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Art. 74

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 29 cpv. 4 LL)

  1. Per tutti i giovani, il datore di lavoro deve tenere un attestato d’età a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza.
  2. L’attestato d’età è rilasciato gratuitamente dall’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita o di origine o, per gli stranieri nati fuori della Svizzera, dalla competente autorità di polizia.

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