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Art. 77

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 42, 50, 51 e 53 LL)

  1. La SECO, nel suo ambito di compiti, può emanare decisioni nei confronti del datore di lavoro, esortandolo ad adottare le misure necessarie a ristabilire l’ordine legale. In caso di pericolo imminente, egli può emanare decisioni a titolo preventivo.
  2. Le decisioni menzionate nel capoverso 1 devono essere comunicate per scritto; le misure preventive vanno confermate e motivate successivamente. Al datore di lavoro va impartito un termine entro il quale deve ristabilire l’ordine legale e darne conferma.
  3. Se entro il termine legale, il datore di lavoro non ottempera alle decisioni o alle misure imposte, la SECO adotta le misure che si impongono a spese del datore di lavoro e pronuncia le sanzioni penali appropriate.
  4. .1

Footnotes

  1. Abrogato dal n. IV 37 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

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