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Art. 78

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 42 LL) Se l’autorità cantonale d’esecuzione omette di eseguire un atto ufficiale necessario o se le decisioni contraddicono del tutto o in parte la legge, la SECO emana le necessarie direttive. In presenza di un pericolo imminente o di violazioni gravi di beni giuridici, la SECO adotta di sua iniziativa le misure necessarie per ristabilire l’ordine legale.

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