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Art. 84

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 44a LL)

  1. La comunicazione generale di dati personali non degni di particolare protezione è rivolta alle autorità di esecuzione e di vigilanza della legge e della legge sull’assicurazione contro gli infortuni.
  2. Nel singolo caso e su richiesta motivata è possibile comunicare anche a terzi dati personali non degni di particolare protezione, qualora si possa far valere un interesse pubblico o un interesse privato superiore.

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