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Art. 85

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 44b LL e 96 LAINF)

  1. La SECO, nell’ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema automatizzato di informazione e di documentazione per:
    1. i permessi concernenti la durata del lavoro;
    2. la procedura di approvazione dei piani di cui all’articolo 7 capoverso 4 della legge;
    3. la banca dati inerente al diritto del lavoro, che contiene informazioni generali sul diritto pubblico e privato del lavoro;
    4. la banca dati inerente all’esecuzione, gestita dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), che contiene in particolare dati sull’attività d’ispezione degli organi d’esecuzione della legge e della LAINF;
    5. le ispezioni alle aziende;
    6. la gestione degli indirizzi;
    7. 1 l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 24a dell’ordinanza 3 del 18 agosto 19932concernente la legge sul lavoro.
  2. Il sistema contiene per ogni azienda:
    1. il nome, l’indirizzo e il numero d’identificazione;
    2. la tipologia (industriale o non industriale);
    3. il genere di attività economica;
    4. la data di registrazione nel sistema e la data di cancellazione.
  3. Il sistema può inoltre contenere:
    1. i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni dei piani e i permessi d’esercizio nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 capoverso 4 della legge;
    2. i verbali delle ispezioni delle aziende;
    3. il motivo dell’iscrizione;
    4. le decisioni, le valutazioni dei rischi, le perizie, le denunce e le sentenze penali;
    5. 3 in relazione alle sostanze e ai preparati (prodotti chimici) secondo la legge del 15 dicembre 20004sui prodotti chimici (LPChim):
    1. una lista dei prodotti chimici depositati e impiegati nell’azienda, comprese le attività che implicano tali prodotti, nonché i nomi dei lavoratori che svolgono tali attività, 2. le informazioni sulle disposizioni per l’utilizzazione dei prodotti chimici impiegati nell’azienda, sui pericoli e sui rischi che essi comportano, sull’esposizione a tali prodotti, sulle misure di protezione adottate e da adottare, in particolare concernenti i prodotti chimici assoggettati all’obbligo di annuncio di cui all’articolo 48 dell’ordinanza del 5 giugno 20155sui prodotti chimici (OPChim) nonché i divieti secondo l’allegato 1.17 dell’ordinanza del 18 maggio 20056sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, 3. i seguenti dati non confidenziali provenienti dal registro delle sostanze e dei preparati di cui all’articolo 27 LPChim che possono essere richiamati in modo automatizzato: – i dati secondo l’articolo 73 capoverso 5 OPChim – i dati secondo l’articolo 34 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20057sui biocidi – i dati secondo l’articolo 52 capoverso 3 dell’ordinanza del 12 maggio 20108sui prodotti fitosanitari.

Footnotes

  1. Introdotta dal n. I dell’O del 19 giu. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 316).

  2. RS 822.113

  3. Introdotta dal n. I dell’O del 19 giu. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 316).

  4. RS 813.1

  5. RS 813.11

  6. RS 814.81

  7. RS 813.12

  8. RS 916.161

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