822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
(art. 44b LL e 96 LAINF)
La SECO, nell’ambito della sua attività di vigilanza e di esecuzione, gestisce un sistema automatizzato di informazione e di documentazione per:
i permessi concernenti la durata del lavoro;
la procedura di approvazione dei piani di cui all’articolo 7 capoverso 4 della legge;
la banca dati inerente al diritto del lavoro, che contiene informazioni generali sul diritto pubblico e privato del lavoro;
la banca dati inerente all’esecuzione, gestita dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), che contiene in particolare dati sull’attività d’ispezione degli organi d’esecuzione della legge e della LAINF;
le ispezioni alle aziende;
la gestione degli indirizzi;
1 l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 24a dell’ordinanza 3 del 18 agosto 19932concernente la legge sul lavoro.
Il sistema contiene per ogni azienda:
il nome, l’indirizzo e il numero d’identificazione;
la tipologia (industriale o non industriale);
il genere di attività economica;
la data di registrazione nel sistema e la data di cancellazione.
Il sistema può inoltre contenere:
i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni dei piani e i permessi d’esercizio nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 capoverso 4 della legge;
i verbali delle ispezioni delle aziende;
il motivo dell’iscrizione;
le decisioni, le valutazioni dei rischi, le perizie, le denunce e le sentenze penali;
3 in relazione alle sostanze e ai preparati (prodotti chimici) secondo la legge del 15 dicembre 20004sui prodotti chimici (LPChim):
1. una lista dei prodotti chimici depositati e impiegati nell’azienda, comprese le attività che implicano tali prodotti, nonché i nomi dei lavoratori che svolgono tali attività,
2. le informazioni sulle disposizioni per l’utilizzazione dei prodotti chimici impiegati nell’azienda, sui pericoli e sui rischi che essi comportano, sull’esposizione a tali prodotti, sulle misure di protezione adottate e da adottare, in particolare concernenti i prodotti chimici assoggettati all’obbligo di annuncio di cui all’articolo 48 dell’ordinanza del 5 giugno 20155sui prodotti chimici (OPChim) nonché i divieti secondo l’allegato 1.17 dell’ordinanza del 18 maggio 20056sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
3. i seguenti dati non confidenziali provenienti dal registro delle sostanze e dei preparati di cui all’articolo 27 LPChim che possono essere richiamati in modo automatizzato:
– i dati secondo l’articolo 73 capoverso 5 OPChim
– i dati secondo l’articolo 34 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 maggio 20057sui biocidi
– i dati secondo l’articolo 52 capoverso 3 dell’ordinanza del 12 maggio 20108sui prodotti fitosanitari.
Footnotes
Introdotta dal n. I dell’O del 19 giu. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 316). ↩