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Art. 88

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 44b LL)

  1. I dati sono gestiti centralmente dalla SECO per la Confederazione; per il Cantone la gestione spetta all’autorità cantonale competente.
  2. I dati concernenti persone devono essere distrutti cinque anni dopo la scadenza della loro validità, sempreché non debbano essere consegnati all’Archivio federale. Tale scadenza non vale per i dati resi anonimi, elaborati per scopi di pianificazione, ricerca o statistica.

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