(art. 44 cpv. 2, 44a e 44b LL)
- Le autorità della Confederazione e dei Cantoni responsabili dell’esecuzione della legge o della LAINF si scambiano reciprocamente i dati se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti legali. L’autorità cantonale comunica immediatamente alla SECO in particolare i dati di cui all’articolo 86 capoverso 2 lettere a e b.
- Le autorità della Confederazione e dei Cantoni possono connettere i loro sistemi automatizzati di informazione e di documentazione.
- Esse si accordano reciprocamente, laddove esista una simile connessione, l’accesso nella procedura di richiamo a tutti i dati non degni di una particolare protezione.
- La SECO e i Cantoni prendono le misure necessarie affinché i terzi non autorizzati non possano accedere ai dati.