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Art. 94

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. La presente ordinanza, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° agosto 2000.
  2. Le disposizioni del capitolo ottavo sulla protezione dei dati e la gestione dei dati (art. 83–91) entrano in vigore contemporaneamente alla legge federale del 24 marzo 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali1.

Footnotes

  1. RU 2000 1891. Questa L è entrata in vigore il 1° set. 2000.

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