(art. 28 cpv. 4)
Per i seguenti processi lavorativi e per i processi lavorativi che vi sono connessi in maniera indissociabile, il lavoro notturno o domenicale regolare o periodico è ritenuto indispensabile nella misura indicata qui di seguito; il lavoro notturno o domenicale continua a essere ritenuto indispensabile anche se organizzato sotto forma di lavoro continuo o continuo atipico.
lavoro notturno e domenicale per prendere in consegna, trattare e trasformare il latte e per i relativi lavori di filtratura.
lavoro notturno per il servizio degli impianti di molitura.
lavoro notturno per gli impianti di produzione automatizzati, inclusi quelli di essiccazione.
lavoro notturno e domenicale per la consegna di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria.
lavoro notturno e domenicale per la produzione e la consegna di carne o di pesce.
lavoro notturno e domenicale per la masteria e per il processo di fermentazione.
Lavoro notturno per il processo di cottura.
lavoro notturno per l’intera produzione dei prodotti di base.
lavoro notturno e lavoro domenicale per stampare i quotidiani e i settimanali.
lavoro notturno per tutti i processi di fabbricazione diretti.
lavoro notturno e domenicale per: – processi lavorativi che, per motivi tecnici, non possono essere interrotti; – lavori indispensabili per l’esecuzione di esperimenti tecnici o scientifici di lunga durata; – lavori indispensabili in relazione agli animali da laboratorio; – lavori indispensabili nelle serre.
lavoro notturno e domenicale in filande, fabbriche di filo per fabbricare filati testurizzati e filati ritorti, inclusi i processi di nobilitazione direttamente connessi;
lavoro notturno e domenicale in stabilimenti tessili e maglifici per la fabbricazione di tessuti e di maglierie, inclusi i processi di nobilitazione direttamente connessi;
lavoro notturno e domenicale in fabbriche di ricami, inclusi i processi di nobilitazione direttamente connessi.
lavoro notturno e domenicale per: – tutti i processi di macerazione e di calcinazione e la sorveglianza degli impianti di flusso delle materie prime e di deflusso dei prodotti finiti; – la produzione di materiali per progetti pubblici di costruzione stradale o ferroviaria, quali l’asfalto, il calcestruzzo, la ghiaia e il cemento.
lavoro notturno e domenicale per processi di cottura e di essiccazione.
lavoro notturno per: – il servizio dei forni elettrici di fusione, dei forni di preriscaldamento e degli impianti direttamente connessi; – il servizio dei laminatoi a caldo e a freddo e degli impianti direttamente connessi; – la saldatura di grandi pezzi che, per motivi tecnici, non può essere interrotta; – il servizio degli impianti di pressofusione e di estrusione; – i processi di finitura della superficie, ossia la zincatura e la placcatura;
lavoro notturno e domenicale per il servizio degli impianti di trattamento termico.
lavoro notturno e domenicale per effettuare, su mandato delle autorità, i seguenti lavori non contemplati nell’articolo 48a dell’ordinanza 2 del 10 maggio 20001concernete la legge sul lavoro: – lavori di risanamento e di sistemazione su strade fortemente trafficate; – lavori di avanzamento, di sistemazione e di sicurezza a gallerie e cunicoli in fase di costruzione o esistenti; – trivellazioni in profondità.
lavoro domenicale a orari limitati per la verifica dei movimenti d’orologeria meccanici e automatici, per la successiva regolazione e per l’esame dei cronometri.
lavoro notturno e domenicale per la produzione di circuiti integrati in tutti i settori della microelettronica.
lavoro notturno e domenicale per la trasformazione del materiale grezzo in vetro.
al massimo 12 impieghi all’anno di notte o di domenica per i rendiconti mensili, trimestrali e annuali coordinati a livello internazionale.
RS 822.112 ↩
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