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Art. 17a

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. Gli articoli 17a –17e si applicano:
    1. ai lavoratori prestati a un’economia domestica privata per fornire servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane e che convivono nell’economia domestica della persona assistita (assistenza in convivenza);
    2. alle aziende che occupano lavoratori di cui alla lettera a.
  2. Ai lavoratori e alle aziende di cui al capoverso 1 si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.
  3. Le aziende di cui al capoverso 1 lettera b devono essere soggette o affiliate al contratto collettivo per il settore del prestito di personale. Inoltre, le parti sociali devono disciplinare per queste aziende l’indennità del servizio di reperibilità, del lavoro domenicale e del lavoro notturno.
  4. È considerato servizio di reperibilità un servizio durante il quale il lavoratore, al di fuori dell’orario di lavoro regolare, si tiene pronto all’interno o all’esterno dell’economia domestica per eventuali interventi.

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