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Art. 17b

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. Durante il servizio di reperibilità, un tempo d’intervento di almeno 30 minuti deve essere accordato al lavoratore; se non si trova nell’economia domestica privata, la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritornare è computata sul tempo di lavoro.
  2. Un servizio di reperibilità può essere pianificato al massimo durante 20 giorni lavorativi ogni quattro settimane. Il lavoratore può essere chiamato a intervenire al massimo durante cinque notti a settimana.
  3. Per ogni giorno lavorativo, il servizio di reperibilità può ammontare al massimo a cinque ore ed essere diviso al massimo in tre periodi. Se durante un medesimo periodo il lavoratore deve intervenire più di due volte, l’intero periodo è considerato tempo di lavoro.

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