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Art. 17e

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. Il prestatore di personale mette a disposizione uno strumento per registrare le ore di lavoro, il servizio di reperibilità, gli interventi durante tale servizio nonché le pause.
  2. La persona assistita e il lavoratore vistano le ore di lavoro prestate.
  3. Il prestatore di personale controlla e vista regolarmente e tempestivamente le schede orarie.

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