822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
Al lavoratore va garantita ogni giorno una pausa di almeno 60 minuti consecutivi.
In caso di servizio di reperibilità durante la notte, il giorno successivo tra le 06.00 e le 20.00 al lavoratore va garantita una pausa di almeno due ore consecutive; lo stesso vale in caso di servizio di reperibilità durante il giorno o la sera diviso in tre periodi.
Durante le pause, il lavoratore ha il diritto di lasciare il luogo di lavoro e non è a disposizione della persona assistita.
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