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Art. 19a

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

Ai laboratori medici e ai lavoratori in essi occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 2 lettera a e 12 capoverso 2.

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