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Art. 20

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. Alle aziende di pompe funebri e ai lavoratori in esse occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica e l’articolo 8 capoverso 1, sempreché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per attività improrogabili.1
  2. Sono considerate aziende di pompe funebri le aziende che si occupano delle formalità e delle operazioni necessarie in caso di decesso.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3045).

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