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Art. 21

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

Agli studi veterinari e alle cliniche per animali e ai lavoratori in essi occupati si applicano le seguenti disposizioni, sempreché si tratti di garantire il servizio di pronto soccorso o di curare animali malati, bisognosi di cure o vittime di incidenti:

  1. l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica nonché l’articolo 8b capoversi 1 e 3;
  2. agli studi veterinari con al massimo quattro veterinari assunti si applica inoltre l’articolo 8b capoverso 2.

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