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Art. 27

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. Alle panetterie, pasticcerie e confetterie e ai lavoratori in esse occupati per la produzione di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 5, 11, 12 capoverso 2 e 13.1
  2. Ai negozi delle panetterie, pasticcerie e confetterie e al personale di vendita in essi occupato si applicano l’articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13.
  3. Sono considerate panetterie, pasticcerie e confetterie le aziende che producono articoli di panetteria, pasticceria e confetteria nonché i relativi negozi, purché vendano prevalentemente gli articoli di propria produzione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 101).

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