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Art. 27a

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. Alle aziende di trasformazione della carne e ai lavoratori in esse occupati per la trasformazione della carne, il suo imballaggio, il suo immagazzinamento, la preparazione delle ordinazioni e la sua spedizione, nonché per la pulizia connessa a tali attività, si applicano l’articolo 4 per la notte a partire dalle 02.00 e per la domenica a partire dalle 17.00, nonché gli articoli 12 capoverso 1 e 13.
  2. Ai lavoratori occupati per la preparazione di carne fresca e di pasti di catering si applica l’articolo 4 capoverso 2 per due domeniche in dicembre, purché una trasformazione immediata sia necessaria per evitare un deterioramento della qualità dei prodotti.
  3. Per aziende di trasformazione della carne si intendono le aziende che si occupano principalmente di produzione, trasformazione, valorizzazione della carne e della preparazione di prodotti a base di carne.

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