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Art. 30

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. Alle redazioni di giornali e di riviste nonché alle agenzie d’informazioni e agenzie fotografiche e ai lavoratori in esse occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 1 e 13, sempreché il lavoro notturno e domenicale siano necessari per garantire l’attualità.1
  2. Ai lavoratori occupati nell’ambito della redazione sportiva, è applicabile l’articolo 12 capoverso 2 invece dell’articolo 12 capoverso 1.
  3. Sono considerate redazioni di giornali e riviste nonché agenzie d’informazioni e agenzie fotografiche le aziende che ricevono, trattano, trasmettono o diffondono informazioni o materiale visivo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3045).

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