822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
Ai fornitori di servizi postali e ai lavoratori in essi occupati per il trattamento degli invii postali si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e per tutta la domenica nonché l’articolo 13. Ciò vale unicamente se in media nel corso dell’anno civile gli invii postali corrispondenti a un’offerta del servizio universale ai sensi dell’articolo 29 dell’ordinanza del 29 agosto 20121sulle poste rappresentano la parte principale degli invii trattati di notte e la domenica.
Il capoverso 1 non è applicabile ai lavoratori impiegati agli sportelli o che forniscono informazioni alla clientela.
Per fornitori di servizi postali si intendono le aziende che propongono ai clienti a titolo professionale l’accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali e che si assumono la responsabilità nei confronti dei clienti senza tuttavia dover fornire personalmente la totalità di questi servizi