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Art. 37

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

Alle sale da cinema che proiettano pellicole cinematografiche a titolo professionale e ai lavoratori in esse occupati si applicano l’articolo 4, per la notte fino alle 02.00 e per tutta la domenica, nonché l’articolo 12 capoverso 2.

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