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Art. 38

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. Ai circhi e ai lavoratori in essi occupati si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 3, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.1
  2. Gli articoli 4 capoverso 1 e 10 capoverso 3 sono applicabili soltanto qualora il lavoro notturno sia necessario per montare e smontare le tende, per curare gli animali e per effettuare gli spostamenti.
  3. Sono considerate circhi le aziende che, dietro remunerazione, intrattengono il pubblico con un programma artistico e che in genere si spostano continuamente per presentare i loro spettacoli.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 mag. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3045).

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