822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
Alle aziende di costruzione e di manutenzione che operano per conto di un’azienda assoggettata alla legge dell’8 ottobre 19711sulla durata del lavoro e ai lavoratori in esse occupati che lavorano sui binari o nelle loro immediate vicinanze, agli impianti di approvvigionamento in energia elettrica, nonché ai dispositivi per il comando e la sicurezza del traffico, si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché l’articolo 12 capoverso 1, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per garantire il buon funzionamento dei servizi di trasporto.
I lavori secondo il capoverso 1 devono implicare la chiusura parziale o totale di un impianto di trasporto esistente ed essere direttamente collegati a tale impianto.