822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
Alle aziende di costruzione e di manutenzione e ai lavoratori occupati in tali aziende nei lavori di esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo in diretta relazione con lavori a gallerie e ponti di strade nazionali secondo gli articoli 2–4 della legge federale dell’8 marzo 19601sulle strade nazionali si applica l’articolo 4 capoverso 1 per tutta la notte, sempreché il lavoro notturno sia necessario per motivi di sicurezza tecnica, in particolare se occorre chiudere al traffico una corsia.
L’azienda deve pubblicare nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, almeno 14 giorni prima dell’inizio dei lavori, i cantieri in cui sono impiegati lavoratori durante la notte secondo il capoverso 1. La pubblicazione deve indicare il nome dell’azienda, il luogo d’impiego, il numero di lavoratori interessati e la durata del lavoro notturno previsto.