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Art. 48b

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

Alle aziende che effettuano lavori riguardanti la segnaletica stradale, le demarcazioni stradali e i sistemi di sicurezza passivi e ai lavoratori occupati da tali aziende si applica l’articolo 4 capoversi 1 e 2 per tutta la notte e l’intera domenica, sempreché si tratti di lavori eseguiti su strade pubbliche per conto della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni e il lavoro notturno e domenicale sia necessario per motivi di sicurezza o inerenti alla tecnica della circolazione.

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